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Comitato di valutazione dei docenti

 

La legge n. 107/2015 stabilisce di costituire in ogni istituzione scolastica un “Comitato per la valutazione dei docenti” (d’ora in avanti CVD).

Il CVD ha durata di tre anni e sarà composto dal dirigente scolastico che lo presiede, da tre docenti, due genitori (un genitore e uno studente negli istituti superiori) e un componente esterno. Il collegio dei docenti sceglie due dei tre docenti del CVD, mentre il consiglio d’istituto sceglie il terzo docente e i due genitori (o uno studente negli istituti superiori); l’Ufficio Scolastico Regionale – d’ora in avanti USR – individua il componente esterno (tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici).

I criteri che il CVD deve definire riguardano tre aree dell’attività professionale dei docenti; la prima è articolata in tre aspetti che compongono il profilo professionale e didattico individuale:

a1. la qualità dell’insegnamento;
a2. il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica;
a3. il successo formativo e scolastico degli studenti.

La seconda considerare tre aspetti che riguardano, prevalentemente, il profilo professionale e didattico che si manifesta nella dimensione collettiva o di gruppo:

b1. i risultati ottenuti riguardo al potenziamento delle competenze degli alunni;
b2. i risultati ottenuti riguardo al potenziamento dell’innovazione didattica e metodologica;
b3. la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.

La terza, infine, considera l’attività e le competenze, prevalentemente, di natura organizzativa ed è articolato in:

c1. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico;
c2. impegno nella formazione del personale.

 Il dirigente scolastico assegna ogni anno il “bonus” a una quota di docenti sulla base dei criteri individuati dal CVD. L’assegnazione del “bonus” deve essere sostenuta da adeguata motivazione. 

IL CVD esprime, inoltre, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente e educativo. Per svolgere tale funzione il CVD si riunisce con la sola presenza del dirigente scolastico, che lo presiede, e dei due docenti eletti dal collegio e s’integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria.

IL CVD, inoltre, valuta – su richiesta dell’interessato – il servizio prestato – previa relazione del dirigente scolastico; in questo caso il CVD opera nella sua interezza salvo che la valutazione riguardi un suo membro che, in tal caso, verrà sostituto dall’organismo che l’ha scelto. Il CVD, infine, nella sua interezza si pronunzia sulla riabilitazione del personale docente.

Al termine del primo triennio di applicazione della normativa sulla valutazione degli insegnanti, ogni USR invia al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per la valutazione del merito degli insegnanti. 

Dopo il primo triennio di applicazione del nuovo sistema di valutazione, un “Comitato tecnico-scientifico”, nominato dal Ministro, predisporrà “linee guida” per la valutazione, a livello nazionale, previo confronto con le rappresentanze di categoria. 

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 

Il beneficio definito “bonus” è destinato al solo personale di ruolo ed ha carattere aggiuntivo alla progressione per anzianità ed ha natura accessoria.